Fatturazione Elettronica con gli operatori di San Marino
A decorrere dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra gli operatori IVA italiani e quelli passivi di San Marino, si dovrà obbligatoriamente ricorrere all’emissione in formato elettronico utilizzando lo SDI (Sistema di Interscambio), sia delle fatture che delle eventuali note di variazione.
Lo stesso obbligo non è previsto per le prestazioni di servizi, per le quali l’utilizzo della fattura elettronica è una facoltà e non un obbligo.
Per il corretto invio della fattura in formato elettronico ad un operatore economico sammarinese, è necessario riportare i seguenti dati:
- il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da quattro o cinque numeri preceduti dal prefisso SM), che rappresenta l’identificativo fiscale;
- il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”) nel campo “natura” del codice IVA, per le operazioni non imponibili;
- il codice “2R4GTO8” nel campo “codice destinatario”; si tratta del codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.
(fonte: MBE Special News | Novità fiscali a partire dal 30 giugno 2022)